L’Antitrust contro i tabaccai: illegale far pagare la comissione sulle sigarette a chi usa carta di credito per saldare il conto


Ci sono commercianti, o meglio tabaccai, che hanno applicato una commissione di un euro a carico dei clienti che hanno acquistato sigarette mediante carta di credito. All’Antitrust sono arrivate numerose segnalazioni in tal senso da diverse parti di Italia ed è per questa ragione che l’Organismo nella giornata di oggi ha diramato un pesante monito rivolto a questi commercianti ricordando che la pratica di applicare la commissione è scorretta e passabile pertanto di sanzioni. «Il sovrapprezzo per l’uso di specifici sistemi di pagamento è sempre vietato, e costituisce una violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo», ha specificato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un comunicato.

L’Autorità, si legge nella nota, «è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali ‘non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti’». L’Antitrust, infatti, già in passato ha sanzionato compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti; nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, alcuni primari operatori sono stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet. L’intervento dell’Antitrust ha interessato anche nei settori di vendita online di servizi di viaggio, nel quale alcune primarie agenzie di viaggio online sono state sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito; sono state inoltre sanzionate, per lo stesso motivo, una agenzia di viaggio specializzata nella vendita di biglietti per trasporti marittimi ed una specializzata nella vendita di biglietti aerei; nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.

Inoltre, ricorda l’Antitrust, «il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218».

lunedì, 26 Novembre 2018 - 16:48
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