Abusò di un minore, condannato prete: inflitti 3 anni e 8 mesi di reclusione Scandalo in un paesino di Pescara


Tre anni e otto mesi di reclusione, poco più della richiesta avanzata dal pubblico ministero Salvatore Campochiaro, per aver abusato di un ragazzino. E’ la condanna disposta per don Vito Cantò, ex parroco della chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore (Pescara). La sentenza è stata firmata all’esito del processo di primo grado dai giudici del Tribunale di Pescara, dal giudice Maria Michela Di Fine. La sentenza prevede, inoltre, per l’ex parroco, l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; il risarcimento danni avverrà in separata sede, con una provvisionale di 30 mila euro per il ragazzo, e di 10 mila euro a testa per la madre e la sorella del giovane, assistiti dall’avvocato Vincenzo Di Girolamo. Gli abusi – secondo quanto ricostruito dall’accusa – si consumarono tra l’estate 2011 e quella 2012. Nel 2013, sulla base di circostanziate segnalazioni, il vescovo di Pescara, Tommaso Valentinetti, sospese cautelativamente don Vito Cantò il quale lasciò la parrocchia e si dimise da educatore negli scout dell’Agesci. Nel 2014 iniziò il processo canonico, contestualmente i genitori del ragazzo si rivolsero alla magistratura ordinaria, che affidò le indagini alla Squadra Mobile di Pescara. Il processo canonico si chiuse con una condanna di divieto perpetuo dello svolgimento di attività parrocchiali con minorenni e con altre pene accessorie, come l’obbligo di 5 anni di vita monacale. Nel 2016 lo sviluppo delle indagini indusse il pm della Procura di Pescara Salvatore Campochiaro a chiedere il rinvio a giudizio, ma l’avvocato del sacerdote, Giuliano Milia, si rivolse alla Cassazione, invocando il principio del «ne bis in idem». La Cassazione definì “inammissibile” il ricorso del parroco e i legali della difesa presentarono lo stesso ricorso al tribunale di Pescara, dove il pm Campochiaro e l’avvocato di parte civile Vincenzo Di Girolamo si opposero. Il tribunale, infine, scelse di posticipare la decisione sull’eccezione alle fasi successive del giudizio, quando sarebbero state rese disponibili le motivazioni della Cassazione.

giovedì, 14 Giugno 2018 - 22:08
© RIPRODUZIONE RISERVATA