Legittima difesa, Mattarella promulga la legge ma scrive una lettera per muovere dei rilievi su alcuni articoli della riforma

Mattarella
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto Kontrolab)

Una lettera di accompagnamento, con tanto di note critiche. Il Capo dello Stati Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla legittima difesa, cavallo di battaglia di Matteo Salvini e della Lega, ma voluto manifestare le proprie perplessità in relazione al contenuto di alcuni degli articoli della nuova normativa che va ad incidere sul codice penale. E lo ha fatto scrivendo una lettera indirizzata ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Tre sono in particolare i punti ‘critici’ a parere del Capo dello Stato: Mattarella ha rilevato una disparità di trattamento sul trattamento delle spese di giudizio che da oggi in poi dovrà sostenere chi ha reagito per legittima difesa in casa e chi ha reagito per legittima difesa in un luogo diverso dal domicilio. Ha osservato il Capo dello Stato: «Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la Legittima difesa ‘domiciliare’, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di Legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio».

Anche l’articolo 3 della legge non convince Mattarella, che ravvisa nella norma un trattamento differenziato tra chi viene accusato dei reati di furto e rapina e manifesta l’intenzione di risarcire la vittima del danno subito: «Segnalo che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è  ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – ‘gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina’».

Infine Mattarella rileva la necessità di fare molta attenzione alla modalità con cui viene riconosciuta la legittima difesa e pone l’accento sulla necessità di verificare che effettivamente vi sia stato «un grave turbamento» da parte della vittima e che, dunque, essa non venga applicata in maniera estensiva: «L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo ‘allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto’: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta».

C’è spazio poi per un’ultima considerazione, che appare più un monito per i politici: « Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce ne’ attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia». Come a dire: con l’introduzione della legittima difesa, lo Stato non si deve sentire in qualche modo sollevato dalla responsabilità, che resta immutata, di farsi carico di ogni tipo di iniziativa per garantire sicurezza ai propri cittadini.

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venerdì, 26 Aprile 2019 - 15:24
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