Faida di Scampia, 20 anni al boss Amato: in secondo grado cancellato l’ergastolo per il duplice omicidio Montanino-Salierno

Il boss Raffaele Amato è stato condannato per il duplice omicidio Montanino-Salierno
di Manuela Galletta

Il sostituto procuratore generale Carmine Esposito aveva chiesto la pena dell’ergastolo, sottolineando che Raffaele Amato, il boss del clan Amato-Pagano, ha dato prova sino alla fine di essere «un irriducibile». «Gli altri co-imputati hanno tutti ammesso agli addebiti. Nonostante queste ammissioni, Raffaele Amato ha mantenuto ferma la sua posizione», ha osservato il pg stigmatizzando il contenuto della lettera che Amato ha inviato ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Napoli (presidente Rosa Romano, a latere Amalia Taddeo) per fornire una sua ricostruzione dei fatti. Nella missiva non c’è alcuna confessione. Nessuna ammissione di colpa. Solo un chiarimento, in linea peraltro con quanto da lui sempre sostenuto.

Raffaele Amato, detenuto in regime di carcere a Sassari, ha messo nero su bianco che in occasione del duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salierno (per il quale è imputato come co-mandante), innesco della prima guerra di camorra a Scampia e Secondigliano, si trovava in Spagna e che in Spagna venne a sapere della decisione, assunta a Varcaturo, di Cesare Pagano e altri ras scissionisti di colpire Montanino e non, come originariamente stabilito, Cosimo Di Lauro o un esponente della famiglia Di Lauro. «Quando mi fu comunicato questo io non mi sono opposto. Se questo mi rende partecipe dell’omicidio, allora l’ho fatto», è il passaggio conclusivo della lettera. Parole che il sostituto procuratore generale Carmine Esposito ha duramente censurato: «Questa lettera non è un’ammissione di responsabilità. Non significa niente». Proprio per questa ragione stamattina il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo di Amato per il duplice omicidio.

La richiesta, però, è stata accolta solo in parte: Lello Amato è stato sì riconosciuto colpevole in qualità di mandante ma i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Napoli hanno sentenziato per lui una pena di 20 anni di reclusione. Meno dei 30 anni inflitti, in via definitiva, a tutti quelli che, a Varcaturo, hanno ordinato l’agguato e finanche meno, seppure di pochissimo, di quei 21 anni inflitti invece a coloro che ebbero ruoli collaterali nell’esecuzione del delitto consumatosi nell’ottobre 2004 a Secondigliano. In sentenza i giudici hanno riconosciuto ad Amato le attenuanti generiche equivalenti alla premeditazione (aggravante che, se riconosciuta in modo pieno, avrebbe fatto scattare l’ergastolo), accogliendo una delle argomentazioni sostenute dalla difesa (avvocati Domenico Dello Iacono e Sara Luiu). In sede di discussione gli avvocati hanno sottolineato come, nel caso di Amato, la premeditazione non si fosse consumata: i legali si sono riportati a sentenze della Cassazione nelle quali viene precisato che tra l’idea dell’azione omicidiaria e l’attuazione del proposito deve trascorrere un lasso di tempo significativo nel corso del quale l’ideatore dell’omicidio può o meno cambiare idea. Ebbene, secondo gli avvocati Dello Iacono e Luiu, nel caso di Amato non vi è stata questa finestra temporale, questo perché altri co-imputati decisero di cambiare bersaglio e comunicarono la circostanza a Raffaele Amato quando il commando era già partito.

Altro dato: in sentenza è sparita l’aggravante dei motivi futili e abietti che pure era stata contestata a Raffaele Amato. Il che fa pensare che la Corte abbia accolto un’altra questione tecnica sollevata dalla difesa, anche se per avere certezze sulla valutazione operata occorrerà attendere il deposito delle motivazioni. Gli avvocati Domenico Dello Iacono e Sara Luiu hanno chiesto alla Corte di escludere l’aggravante dei motivi futili e obiettivi in base ad un recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione. Tradotto: in presenza dell’aggravante della matrice camorristica (nella declinazione dell’avere agito al fine di agevolare il clan di appartenenza), l’aggravante dei motivi futili e abietti viene ritenuta assorbita e dunque contestarla separatamente viene considerata una duplicazione. Con l’inglobamento dei motivi futili e abietti, cade anche l’inasprimento della pena.

Ultima questione sollevata dalla difesa: i legali hanno rilevato una svista nella formulazione del capo di imputazione: l’aggravante della matrice camorristica, contestata nella declinazione di avere agito avvalendosi di metodologie tipiche di un’organizzazione malavitosa, accompagnava esclusivamente uno dei tre capi d’accusa, quello di detenzione illegale di armi e non anche l’ipotesi di omicidio. Di qui la richiesta della difesa alla Corte di non tenere conto, nel calcolo della pena, di quell’aggravante. Se anche questi due ultimi punti hanno trovato accoglimento in sentenza lo si saprà tra 15 giorni, quando le motivazioni del verdetto saranno rese note.

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martedì, 5 Novembre 2019 - 16:56
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