«E’ stata restituita una giusta opportunità di cura agli italiani, tenendo conto delle evidenze dei territori. Siamo davvero soddisfatti». Con queste parole l’avvocato Erich Grimaldi ha accolto la decisione della terza sezione del Consiglio di Stato con la quale viene sospesa, in via cautelare, la nota del 22 luglio scorso di AIFA che vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto dal bugiardino) dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid. «La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina, ammessa dalla stessa AIFA a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati – si legge nell’ordinanza – non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale».
A promuovere il ricorso era stato un gruppo di medici che sino a quel momento aveva prescritto l’idrossiclorochina ai pazienti. I medici, in particolare, lamentavano la lesione della loro autonomia decisionale, tutelata dalla Costituzione e dalla legge, nel prescrivere tale farmaco sotto la propria responsabilità, ai pazienti non ospedalizzati che acconsentano alla sua somministrazione per la cura domiciliare del SARS-CoV-2. Nella prima fase della pandemia AIFA, così come del resto altre Agenzie nazionali europee ed extraeuropee, aveva inizialmente consentito all’utilizzo off label – e, cioè, al di fuori del normale utilizzo terapeutico già autorizzato – dell’idrossiclorochina e aveva reso prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale alcuni farmaci, tra i quali la clorochina e, appunto, l’idrossiclorochina. Ma successivamente AIFA aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off label dell’idrossiclorochina per il trattamento del Sars-Cov-2, se non nell’ambito di studi clinici controllati, e la sua esclusione dalla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale.
Alla base di questa determinazione AIFA ha posto alcune evidenze sperimentali che avrebbero rivelato un profilo di efficacia assai incerto del farmaco nel contrasto al virus e un rischio di tossicità, in particolare cardiaca, rilevante ad elevati dosaggi. «La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia – si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato – deve essere rimessa all’autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico” “in scienza e coscienza” e con l’ovvio consenso informato del singolo paziente. Rimane fermo il monitoraggio costante e attento del medico che lo ha prescritto. L’ordinanza – è la n.7097/2020 ed è stata pubblicata oggi – precisa che non è invece oggetto di sospensione (né a monte di contenzioso) la decisione di AIFA di escludere la prescrizione off label dell’idrossiclorochina dal regime di rimborsabilità.
Sin da marzo l’avvocato Grimaldi ha raccolto l’esperienza di medici di vari regioni italiane che avevano utilizzato con successo il farmaco. Tra questi il professore Luigi Cavanna di Piacenza, la dottoressa Paola Varese di Ovada (Alessandr9a), il dottor Luigi Garavelli di Novara, il dottor Riccardo Szumski di Treviso e il dottor Andrea Mangiagalli di Milano.
venerdì, 11 Dicembre 2020 - 17:27
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