Lavoratori ‘no vax’ contagiati dal Covid-19, l’Inail chiarisce: «Non esiste obbligo di vaccinazione, vanno tutelati»

vaccino covid
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Non esiste obbligo di vaccinazione, dunque anche il lavoratore ‘no-vax’ che abbia rifiutato la dose ha diritto alle tutele di legge se si ammala di Coronavirus. Lo ha chiarito l’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) in una nota in cui si spiega come tutti i lavoratori, indipendentemente dalla propria posizione in tema di vaccini, abbiano pieno diritto alla tutela previdenziale.

La nota, firmata dal presidente dell’Inail Bettoni, è la risposta alla richiesta di parere girata all’Istituto dal Policlinico San Martino di Genova; qui lo scorso gennaio 15 infermieri si ammalarono dopo aver rifiutato la loro dose di Pfizer. Un gesto che aveva destato mille polemiche, il rifiuto del vaccino da parte di operatori sanitari, seguito dalla casualità di un contagio cui il direttore generale dell’ospedale risposte chiedendo appunto all’Inail se si potesse ancora parlare di infortunio sul lavoro.

«Il rifiuto di vaccinarsi – scrive Bettoni – configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato».

«Sebbene il rifiuto di vaccinarsi non corrisponda al pressante invito formulato da tutte le autorità sanitarie per l’efficace contrasto della pandemia – continua la nota – questo non preclude in alcun modo, in base alle regole consolidate, l’indennizzabilità dell’infortunio in caso di contagio in occasione di lavoro. Il rifiuto di sottoporsi al vaccino, espressione comunque della libertà di scelta del singolo individuo, non può comportare l’esclusione per l’infortunato dalla tutela Inail». 

L’Inail chiarisce, come aveva già fatto il Garante della Privacy lo scorso 17 febbraio, che non esiste obbligo di vaccinazione «né per la popolazione in generale né nel Testo Unico l. 81-2008, e neppure nei protocolli anti Covid sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati tra parti sociali e Governo a causa dell’emergenza pandemica per tutti i settori lavorativi, già lo scorso anno».  La legge infatti prevede che il datore di lavoro adotti misure di protezione particolari come la messa a disposizione dei vaccini, ma non prevede l’obbligo a sottoporsi alla somministrazione. E anche da punto di vista assicurativo «la giurisprudenza ha sempre confermato l’obbligo alla copertura assicurativa anche nei casi in cui il lavoratore tenga comportamenti colposi come ad esempio il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Tale comportamento semplicemente esclude la responsabilità dei datori di lavoro ma non esime l’Inail dalla copertura assicurativa».  

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mercoledì, 3 Marzo 2021 - 08:49
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