Processo per i positivi al Covid che violano la quarantena, il doppio orientamento che spacca Procura e Ufficio gip di Milano

Tribunale di Milano
Il Palazzo di Giustizia di Milano

Non accogliere più la richiesta di archiviazione della Procura e procedere, se vi sono gli estremi, alla imputazione coatta. E’ l’orientamento deciso dall’ufficio gip del Tribunale di Milano, in contrasto con gli indirizzi della Procura cittadini. In sostanza, secondo i giudici, violare la quarantena da parte di chi è positivo al Covid-19 è un reato e per questo punibile, dunque le inchieste nei loro confronti non vanno automaticamente archiviate. Si parla, ovviamente, dei casi in cui la persona sappia di essere positiva al Covid avendone ricevuto comunicazione dall’autorità sanitaria e, ciò nonostante, si sia allontanata da casa.

L’orientamento della Procura di Milano
Attraverso uno richiesta ‘pilota’ di archiviazione nei confronti di una senzatetto positiva al Covid allontanatasi dall’ospedale in cui era ricoverata (è accaduto il 21 marzo del 2020, in pieno lockdown, e la richiesta fu comunque accolta) la Procura meneghina aveva dettato la propria linea. Secondo i pm Maura Ripamonti e l’aggiunto Tiziana Siciliano, il ‘reato non sussiste’ (in quel caso, ma ne sono seguiti anche altri) per «effetto delle modifiche introdotte» il 22 maggio del 2020 «in sede di conversione del decreto legge» del 25 marzo 2020 che hanno affidato sindaco il compito, definito «assai» raro nella pratica, di notificare al diretto interessato un’ordinanza per intimare il divieto di allontanamento da casa. Essendo una norma che presenta «non indifferenti problemi applicativi» in quanto, in sostanza, non si ha notizia che sia mai stata notificato a un positivo un simile provvedimento da parte di un qualsiasi primo cittadino, coloro che violano l’obbligo di quarantena non sono punibili «anche a titolo di sanzione amministrativa».

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L’orientamento dell’ufficio gip di Milano
Il caso ha richiesto un approfondimento da parte dell’ufficio gip del Tribunale Milanese, che ha poi elaborato la propria linea in controtendenza con la Procura. Per i gip milanesi, infatti, commette reato chi viola la quarantena dopo provvedimento dell’Ats (azienda tutela salute ndr) di competenza «di carattere individuale, il quale non necessariamente, non essendo previsto dalla legge, deve avere forma scritta, ma può anche consistere in un avviso orale dato con una comunicazione telefonica o tramite medico curante».

   Così a seconda dei casi le contestazioni possono variare: da una sanzione amministrativa, alla violazione dell’articolo 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie – «chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 – fino al caso limite di epidemia colposa.     Dunque l’orientamento è, per determinati episodi, di non accogliere più richieste di archiviazione della Procura ma di ordinare, quando si ravvisano gli estremi, l’imputazione coatta.

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venerdì, 26 Marzo 2021 - 09:40
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