Mentre il rave party di Modena si concludeva pacificamente, con i partecipanti che hanno abbandonato l’edificio dopo averlo pure ripulito, il Governo varava la norma cosiddetta anti-rave. Un articolo di legge ex novo che punisce fino a sei anni di carcere chi organizza e partecipa a questi maxi raduni a base di musica a palla e, per alcuni, droga a alcol.
Si è deciso dunque di introdurre una nuova fattispecie di reato sotto l’articolo 434 bis del Codice penale
«Confidiamo nell’effetto deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria dei mezzi che vengono usati per organizzare questi eventi – ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
Nel dibattito del Cdm sull’argomento, sono entrate anche le tecnologie di comunicazione con gli smartphone. Oltre alle tradizionali intercettazioni telefoniche, sono stati presi in considerazione anche i messaggi via whatsapp e le videochiamate. Ma sul punto, viste anche le critiche mosse da Antonio Tajani, vicepremier, si è deciso di mettere tutto in stand by in attesa di ulteriori approfondimenti.
Il 434-bis istituisce dunque una nuova fattispecie di reato: “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.
Questa la norma: L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.
E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.
All’articolo 4, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: “i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale”.
“L’intervento normativo mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party)”, si legge nella relazione illustrativa della nuova norma.
“I casi che si sono finora presentati – prosegue la relazione – hanno riguardato meeting, organizzati mediante un “passa parola” clandestino, realizzato attraverso il web e soprattutto attraverso i social network, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti”.
martedì, 1 Novembre 2022 - 08:37
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