Vince il concorso indetto dal comune casertano di Gricignano di Aversa, ma rinuncia all’assunzione. L’ente quindi lo depenna dalla graduatoria, dichiarandolo decaduto, e operando lo scorrimento. Il candidato però si rivolge al Tar, che accoglie il ricorso, affermandone il diritto a rimanere in graduatoria.
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La vicenda riguarda un ingegnere, assistito dall’avvocato Mario Caliendo, classificatosi primo nella procedura per l’assunzione di un tecnico. Nell’aprile scorso il comune di Gricignano lo convoca per la stipula del contratto. Il professionista, però, comunica all’amministrazione di voler rinunciare. In quel momento ha un altro rapporto di lavoro, in un diverso comune della provincia di Caserta. A fronte della comunicazione, secondo lui, il comune di Gricignano avrebbe disposto illegittimamente la decadenza dalla graduatoria del concorso. In sostanza, avrebbe vanificato il suo diritto a risultare idoneo. La decisione sarebbe gravida di conseguenze. Gli avrebbe cioè precluso la possibilità futura di essere assunto dallo stesso ente, o da un altro. Va infatti ricordata la validità triennale della graduatoria. L’ingegnere pertanto ricorre al Tar Campania, di fronte al quale si costituisce l’amministrazione di Gricignano.
Il ricorrente non contesta lo scorrimento, bensì la determina di approvazione della graduatoria. Atto contenente, a monte, la scelta dell’amministrazione di cancellarlo. E l’ottava sezione (presidente Alessandro Tomassetti) giudica fondato il ricorso, con sentenza pubblicata il 19 dicembre. I giudici ritengono il depennamento dalla graduatoria «irragionevole e sproporzionato». Al contrario, «la permanenza nella graduatoria è utile non solo al curriculum del vincitore ma anche per eventuali future assunzioni da parte della p.A». Viene ribadita la validità triennale della graduatoria, dalla quale «possono attingere in futuro sia il Comune di Gricignano di Aversa sia altri enti territoriali». In ogni caso, l’effetto della rinuncia «avrebbe dovuto chiaramente essere previsto dal bando per rendere edotto il rinunciante delle conseguenze della propria scelta».
Inoltre il Tar sottolinea «come il ricorrente nella propria comunicazione abbia dichiarato di voler rinunciare all’assunzione presso il Comune non alla permanenza nella graduatoria». In conclusione, «in assenza di una normativa di segno contrario e – scrive il tribunale – in presenza di un bando dalle disposizioni ambigue, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati». E l’ingegnere, al momento, rientra in graduatoria.
lunedì, 25 Dicembre 2023 - 22:37
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