E il Codice penale viene riscritto ancora. Il “femminicidio” diventa reato autonomo per decisione del Governo guidato da Giorgia Meloni. E, guarda caso, la notizia viene comunicata in occasione della ricorrenza della festa delle donne, pure questa affollata da convegni e incontri nei quali si ricordano le tristi statistiche di donne uccise da uomini che non hanno accettato la fine di una relazione o il “no” ricevuto.
«Il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge estremamente significativo», ha detto la premier, vantandosi dell’ennesimo «passo avanti» compiuto dal Governo «nell’azione di sistema che sta portando avanti fin dal suo insediamento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime». La norma è presto scritta, tanto nulla costa al Governo. Gli articoli di cui consta sono sette e il primo è il cuore di quello definito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio «un risultato epocale»: è punito con la pena dell’ergastolo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità».
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato – viene specificato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Inoltre, il testo prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice; nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso; introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio; introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale. L’intervento – conclude il comunicato stampa del Consiglio dei ministri – si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (Ue) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
domenica, 9 Marzo 2025 - 19:21
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