Il ddl Sicurezza cambio binario, recuperando in velocità e divenendo così esecutivo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha infatti convertito in un decreto legge il “pacchetto corposo” di norme in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, consentendo in tal modo l’entrata in vigore, immediata, delle disposizioni. Un colpo di accelerazione che le opposizioni hanno duramente contestato, lamentando in buona sostanza la decisione di calpestare, annullandolo, il confronto in Parlamento. Ma la premier Giorgia Meloni ha rivendicato così la decisione: «Nessun blitz. Era prioritario dare risposta ai cittadini e maggiore tutela per le forze dell’ordine. Avevamo promesso un’Italia più sicura, lo stiamo mantenendo».
COSA PREVEDE IL PACCHETTO SICUREZZA: NUOVI REATI, PENE PIU’ ALTE E NORME AGGIUNTE
Il “pacchetto” contiene nuove fattispecie di reato, l’aggravio di pene in relazione ad alcuni reati già esistenti, e ‘aggiunte’ a norme o disposizioni già esistenti.
La nuova fattispecie di reato introdotta a questo giro è finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. È prevista – si legge in una nota del Consiglio dei ministri – la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena sarà la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante.
Introdotto anche il nuovo reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della Sicurezza. Si inasprisce la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Una fattispecie di reato analoga alla rivolta in istituto penitenziario è introdotta anche per condotte commesse all’interno di centri di trattenimento per migranti irregolari.
Si definisce più incisivamente la facoltà già conferita agli Organismi di informazione e Sicurezza di richiedere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. È previsto, inoltre, che le modalità di tale collaborazione siano definite con convenzioni che possano prevedere anche la trasmissione di informazioni, in deroga a vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore. Inoltre, si introducono misure a tutela dello stesso personale in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive. Inoltre, si introduce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivitàda cinque a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede Sim di telefonia mobile non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, mediante acquisizione, nel caso si tratti di cittadino non dell’Unione europea, di copia del titolo di soggiorno. Si introduce anche la pena accessoria dell’incapacita’ di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni ai condannati per il reato di sostituzione di persona commesso con la finalita’ di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile.
Si estende il divieto di concessione di benefici, in relazione all’accertamento della pericolosità sociale, nei confronti dei condannati per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi in materia di ordine pubblico e di rivolta negli istituti penitenziari.
Si introducono – prosegue la nota – norme volte a favorire l’attività lavorativa, anche all’esterno, dei detenuti, ricorrendo ad organizzazioni non lucrative (Enti del Terzo settore) in attuazione di principi di solidarieta’ sociale e di sussidiarieta’ orizzontale, con l’estensione della definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.
Diventa reato il blocco stradale, che sino ad oggi era un illecito amministrativo: il nuovo reato viene punito con la pena della reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. In caso di fatto commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.
Pugno duro anche per chi truffa gli anziani: viene introdotta una specifica ipotesi di truffa aggravata con pene da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000.
Si inaspriscono le pene per reati commessi in ambito urbano. Viene prevista una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.
Si aggrava anche la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Si estende il cosiddetto Daspo urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
Si estende l’arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
In materia di esecuzione della pena, si cancella l’obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Si prevede la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a un anno e delle madri di figli di età da uno a tre anni. Inoltre, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sull’attuazione delle misure cautelari dell’esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri con prole di età inferiore a tre anni.
Si introducono misure di contrasto alla delittuosità molesta urbana con l’aumento della pena per l’induzione all’accattonaggio per l’impiego di minori sino a 16 anni e di un’aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Si modificano le norme relative alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, con la specificazione, tra l’altro, che la disciplina vigente non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. Viene altresì ribadito l’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze in quanto per tali condotte si applicano le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al titolo VIII del decreto del presidente della Repubblica 309/1990. Infine, nell’ambito della liceità della coltivazione, è stata prevista la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del ministro della Salute.
Si introduce una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica Sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura.
Si prevede la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
In materia di tutela legale degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate per fatti connessi alle attività di servizio si aumenta fino a 10.000 euro l’importo massimo che può essere corrisposto per ciascuna fase del procedimento.
Si rafforza la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche con la previsione, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, della pena della reclusione da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da 1.000 a 3.000 euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12.000 euro), in caso di recidiva; si inaspriscono le sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale delle Forze di polizia in servizio di polizia stradale, prevedendo anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg, in caso di recidiva per le violazioni previste.
Si introduce la figura del tutor, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo concesso in favore degli operatori economici vittime di usura, al fine di attenuare l’alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui stessi da parte dei beneficiari e per favorirne il reinserimento nel circuito economico legale. Le vittime di usura si possono avvalere della consulenza dell’esperto a partire dal momento della concessione del mutuo.
sabato, 5 Aprile 2025 - 10:10
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