Pec obbligatoria per amministratori al 30 giugno? La Camera di Commercio chiarisce: «Non per tutti»


Pec obbligatoria per gli amministratori delle società sì oppure no? La scadenza al 30 giugno fissata dal Mimit per consentire agli amministratori delle società di dotarsi di una pec personale, pena sanzioni, si avvicina e con essa aumenta la confusione per i diretti interessati dalla direttiva ministeriale. Sì, perché dalle organizzazioni di categoria arriva un distinguo di non poco conto: non tutti gli amministratori di società sono tenuti a questo obbligo, anzi per una larga fetta di amministratori il vincolo non sussiste. Le Camere di Commercio hanno infatti diffuso una comunicazione, anche sui loro portali, per fare chiarezza sulla procedura. Come è possibile rilevare dal sito della Camera di Commercio di Napoli, l’obbligo non sussiste per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025.

Cosa dice la Camera di Commercio

La comunicazione ufficiale della Camera di Commercio di Napoli specifica che «non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025 né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non provvedano entro tale data ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860, della L. 207/2024, posto che tale disposizione di legge nulla dispone al riguardo».

L’obbligo di comunicazione, precisa la Camera di Commercio, è confermato solo «in sede di costituzione di nuove società ovvero di nomina o conferma a modifica dei dati degli amministratori, pena la sospensione della relativa pratica».

Chi deve comunicare la Pec

A partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) si estende agli amministratori delle società, come già avviene per le società stesse e per le imprese individuali. Il provvedimento riguarda:

  • società di capitali

  • società cooperative

  • società consortili

  • società di persone

Restano escluse dall’obbligo le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgono attività d’impresa, come ad esempio le società semplici che si occupano solo di revisione contabile. Non devono adempiere nemmeno gli amministratori di attività imprenditoriali con altre forme giuridiche (consorzi, reti d’impresa, fondazioni, enti pubblici economici, persone giuridiche private, aziende speciali ex TUEL) e i preposti di sede secondaria di società estere.

Le regole operative

Come spiegato dalla Camera di Commercio di Napoli, «il domicilio digitale dell’amministratore può coincidere con quello della società, ma non può essere un indirizzo Pec riferito ad altra società o ad altro amministratore».

Nel caso di amministratore-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica amministratore. La pratica può essere firmata digitalmente dall’amministratore, dal designato della persona giuridica o da un commercialista incaricato.

L’obbligo è personale e, in caso di consiglio di amministrazione o pluralità di amministratori, ogni amministratore deve comunicare il proprio domicilio digitale. È possibile che uno solo presenti la domanda al Registro delle Imprese, ma «gli altri amministratori devono compilare e sottoscrivere digitalmente il modello MO-DA15 da allegare alla pratica».

In alternativa, tutti gli amministratori possono incaricare un commercialista o un notaio per presentare la pratica.

Strumenti e adempimenti

Per l’invio della comunicazione è possibile utilizzare DIRE, l’ambiente di compilazione ufficiale, o altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale.

Il domicilio digitale degli amministratori diventa quindi requisito formale essenziale per la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese. La mancata comunicazione, in caso di nuove iscrizioni o variazioni, comporta la sospensione della pratica e il successivo rifiuto se non si provvede alla regolarizzazione.

La Camera di Commercio ribadisce che «non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025 né sono previste sanzioni amministrative» per gli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non comunicano il proprio domicilio digitale. L’obbligo scatta solo per nuove iscrizioni o modifiche.

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lunedì, 23 Giugno 2025 - 13:47
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