Referendum giustizia, il Tar del Lazio conferma: si vota a marzo. Cosa chiedeva il Comitato che aveva presentato ricorso

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di maga

Il tentativo di far saltare, o comunque slittare, la data fissata dal Consiglio dei ministri per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è saltato. Il Tar del Lazio (seconda sezione) ha respinto il ricorso presentato dal “Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia”, che contestava la tempistica della consultazione rispetto al procedimento costituzionale, confermando in via definitiva il calendario fissato dal Governo: urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. I cittadini saranno chiamati a decidere se confermare la riforma Nordio, approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 a maggioranza assoluta, che ha disposto la separazione delle carriere di giudici e pm, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri; l’estrazione a sorte dei componenti del Csm; la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.

Il ricorso – nella giornata di mercoledì 28 gennaio – è stato dichiarato infondato. E il Tar spiega in modo chiaro il perché: la normativa, spiegano i giudici, è «principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione della volontà popolare», a prescindere da quale dei soggetti legittimati dall’articolo 138 della Costituzione – un quinto dei parlamentari, cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori – abbia per primo avanzato la richiesta di referendum. Ma cosa contestava il Comitato? Nel momento in cui il Governo decideva la data del referendum, era in atto – da parte del Comitato – una raccolta firme per consentire il deposito di un quesito referendario sulla riforma Nordio con modifiche rispetto al testo approvato in Parlamento.

Il Comitato lamentava, dunque, che il Governo non avesse atteso che si chiudesse – in base ai tempi previsti dalla legge – la raccolta firme (che, per la cronaca, ha superato oltre 550mila firme di cittadini), fissando la data del referendum. Per il Tar la doglianza non è fondata. I giudici, nelle motivazioni, ricordano che l’unica ipotesi di differemimento del voto valevole ai sensi di legge è se, nel termine di tre mesi dall’adozione delle legge da sottoporre a referendum, «sopravvenga un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione consentendo (e, si badi bene, non obbligando, giacché la norma utilizza l’espressione ‘può ritardare’ l’indizione, e non ‘deve’) così di chiamare il corpo elettorale ad esprimersi, in un’unica consultazione referendaria, su due leggi di riforma costituzionale». Questa norma, conclude il Tar, «da una parte conferma che, all’infuori dell’ipotesi ivi espressamente disciplinata, nessun caso di rinvio nell’indizione del referendum è configurabile, e, dall’altro, costituisce norma di chiusura del sistema concernente la disciplina del referendum costituzionale».

venerdì, 30 Gennaio 2026 - 09:14
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