Il nuovo processo tributario telematico: novità su caratteristiche e funzionamento

Assicuratore

Obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019 il PTT impone ad avvocati tributaristi e professionisti di settore di depositare i ricorsi fascicolati telematicamente

A far data dal 1° luglio 2019 il processo tributario si arricchisce di un nuovo obbligo ovvero il deposito telematico di atti e documenti presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

I documenti cartacei sono prossimi alla pensione per lasciare spazio al solo materiale elettronico.

Le nuove regole impongono ad avvocati tributaristi e professionisti di settore di depositare i ricorsi, fascicolati telematicamente, servendosi del sistema SIGIT.

La novità è frutto di una misura contenuta nel Decreto fiscale 2019, collegato alla Manovra di Bilancio, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 ottobre scorso. Una scelta importante per velocizzare il sistema, adeguarlo alle nuove tecnologie e risparmiare sui conti della giustizia. Dati alla mano l’introduzione del processo tributario telematico garantirà una riduzione dei costi di circa 5 milioni di euro, conseguenza diretta dell’eliminazione degli archivi e delle trasferte dei funzionari, costretti a recarsi presso le varie Commissioni tributarie provinciali e regionali per presiedere alle udienze.

Cos’è e come funziona il processo tributario telematico

Entrando nel merito con il termine processo tributario telematico si considera l’opportunità di utilizzare gli strumenti informatici per dichiarare le operazioni di notifica, il deposito e la comunicazione degli atti processuali dematerializzati.

Grazie alle nuove procedure informatizzate è possibile eseguire:

  •  la notifica del ricorso e dell’appello;
  •  la costituzione in giudizio;
  •  consultare il fascicolo processuale ed estrarre copia degli atti;
  •  depositare atti e documenti anche successivamente alla costituzione in giudizio

La nuova procedura è garantita dall’utilizzo di strumenti specifici quali la pec, ovvero posta elettronica certificata, da utilizzarsi per ogni atto del processo, la firma digitale e la registrazione al PTT attraverso il portale della Giustizia Tributaria.

A sostegno dell’attività svolta anche in questo specifico ambito gli avvocati possono avvalersi della tutela offerta dalle polizze Rc professionali.

La legge di fatto prevede obbligatoriamente anche per gli avvocati, al pari di altri professionisti, l’obbligo di sottoscrivere una polizza Rc professionale a copertura della responsabilità civile professionale.

La polizza prevede la copertura di «qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro». L’assicurazione inoltre deve essere strutturata in modo tale da coprire i casi di responsabilità per «colpa grave» e i pregiudizi causati a clienti e terzi.

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Processo tributario telematico e udienze a distanza

Il processo tributario informatico oltre alla gestione telematica dei documenti introdurrà anche l’udienza a distanza, garantita dai supporti audiovisivi che permetteranno il confronto anche in mancanza della presenza fisica in loco.

L’udienza a distanza sarà possibile grazie ad un collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza e il luogo scelto quale domicilio da contribuente, difensore ed ente di riscossione.

I formati dei documenti digitali ammessi

Tecnicamente saranno ammessi i documenti digitali supportati dall’estensione in PDF.

Il formato consentito per il processo di caricamento è PDF/A 1-a e Pdf A/ 1b, con dimensione massima pari a 10 MB.

Il file deve necessariamente essere nominato con un massimo di 100 caratteri e rigorosamente siglato con firma digitale.

Ogni invio consente di caricare 50 file, con dimensione massima pari a 50 MB.

Nel caso l’invio superi la dimensione consentita si può procedere con spedizioni successive.

Prima dell’invio della documentazione è bene accertarsi che siano firmati digitalmente atti quali la procura, gli attestati versamento CUT, le ricevute delle notifiche all’ente impositore.

Gli atti dovranno contenere le stesse caratteristiche dell’atto principale anche se, di fatto, il sistema ammette la copia per immagine e il formato TIFF.

Nel caso si proceda all’invio di un formato non supportato dal sistema sarà il SIGIT stesso a comunicare che «il formato non è conforme», senza inficiare l’effettivo deposito.

 

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venerdì, 7 Giugno 2019 - 12:40
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