Rifiutano di guidare i bus perché l’Eav non dà le mascherine, autisti sospesi vincono il ricorso contro l’azienda

Eav Autobus
di Gianmaria Roberti

Mancata distribuzione di mascherine anti Covid, accolto il ricorso contro l’azienda di tre dipendenti dell’Eav, holding dei trasporti della Regione Campania. La storia risale all’inizio della pandemia. Nel marzo 2020, tre autisti di bus si rifiutano di prestare servizio a bordo. Motivo: l’azienda non aveva fornito i necessari dispositivi di protezione.

Il gesto viene sanzionato con la sospensione dal servizio e dallo stipendio, per 15 giorni. In seguito, i tre sono trasferiti dal deposito napoletano di via Galileo Ferraris a quello di via Nuova Agnano. Ma gli autisti-ribelli non ci stanno, e ricorrono al tribunale di Napoli. E con sentenza del 31 gennaio scorso, il giudice del lavoro Francesco Armato dà ragione ai ricorrenti, assisti dall’avvocato Giuseppe Marziale. Per la sentenza di primo grado, è stata violata la tutela delle condizioni di lavoro. Una circostanza che, secondo giurisprudenza, «legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione (…) eccependo l’altrui inadempimento». Il contesto è noto. Il 14 marzo di tre anni fa, in piena pandemia, il governo e alcuni ministeri varano il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. L’atto sancisce l’obbligo di fornire i dispositivi di protezione al personale in servizio.

Tuttavia, all’Eav, «i guanti e il gel igienizzante – sottolinea la sentenza – venivano consegnati al personale solo a far data dal 27/30 marzo». A quel punto «i ricorrenti contestavano la mancanza o incompletezza dei dispositivi di protezione da Covid e nei giorni di rifiuto a rendere la prestazione lavorativa». Giorni che, per i tre autisti, sono rispettivamente tra 16 e 24 marzo, 16 e 19 marzo, 15 e 18 marzo. I tre, in ogni caso, «rimanevano a disposizione del datore di lavoro nel deposito di via Ferraris per tutto l’orario di lavoro».

Il quadro dei fatti è confermato dai testimoni, secondo cui «le prime mascherine (comunque inadeguate) furono fornite solo dopo il 20 marzo 2020». Un teste, ad esempio, parla di «mascherine di carta», definite «inadeguate anche pubblicamente dal presidente della Regione» De Luca. A fronte di questo, l’Eav «non ha fornito – scrive il magistrato – la prova della sussistenza dei presupposti che legittimavano l’adozione della sanzione disciplinare». Il rifiuto dei lavoratori «è da ritenersi giustificato, alla luce delle conoscenze disponibili in quel determinato momento storico e dell’assenza di cure idonee a sconfiggere il virus, dalla potenzialità altamente mortale dell’infezione da Covid-19 e dall’alto livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa assegnata ai ricorrenti (autisti di bus)».

E c’è dell’altro. «Dalla prova orale – si legge nella sentenza – è anche emerso che il rifiuto a rendere la prestazione per assenza dei dispositivi di protezione anti Covid era stato opposto anche da altri lavoratori e che la Eav, pur dando avvio al procedimento disciplinare nei confronti di tutti i dipendenti che si erano rifiutati di rendere la prestazione lavorativa per mancanza dei Dpi anti Covid, ha poi irrogato la sanzione disciplinare soltanto agli odierni ricorrenti». Per quanto «il datore non sia vincolato da un principio di parità di trattamento nell’esercizio del potere disciplinare, purtuttavia – evidenzia il giudice – la circostanza dell’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare soltanto nei confronti dei ricorrenti (e non di tutti i dipendenti che si sono rifiutati di rendere la prestazione lavorativa), incide, a parere dello scrivente, sulla valutazione di legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata».

Secondo il tribunale, «a fronte di tale comprovata circostanza, infatti, la società non ha provato che i ricorrenti si fossero resi colpevoli di comportamenti ulteriori o differenti rispetto a quelli contestati agli altri dipendenti, tali da giustificare l’adozione della sanzione disciplinare soltanto nei loro confronti».

Il verdetto, quindi, annulla il provvedimento disciplinare, inflitto nel 2020. Inoltre, condanna l’azienda alla restituzione degli importi, trattenuti in danno dei lavoratori. E infine, si dichiara illegittimo il trasferimento degli autisti nel deposito di Agnano, difettando le comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, richieste dalla legge. L’Eav è anche condannata a pagare le spese di giudizio, per complessivi 2.700 euro.

«La sentenza del giudice, conferma il corretto comportamento dei lavoratori nel rifiutare di uscire dai depositi senza Dpi – afferma Adolfo Vallini del Coordinamento provinciale Usb di Napoli -. Una condanna storica nei confronti di una società e di un management che, troppo spesso, per nascondere la propria incapacità gestionale ed organizzativa esercita il potere disciplinare non in funzione dell’interesse pubblico».

venerdì, 3 Febbraio 2023 - 09:36
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