E’ in malattia ma partecipa a protesta
La Cassazione: non va licenziata

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Aveva partecipato a una manifestazione di protesta, nonostante fosse assente dal lavoro per malattia, certificando una «sindrome depressiva» con «stato d’ansia» e, per questo, era stata licenziata.
I giudici della Corte di Cassazione, però, hanno definitivamente annullato la sanzione inflitta alla lavoratrice, dipendente di una cooperativa, e disposto la reintegra nel suo posto di lavoro. Con una sentenza depositata qualche giorno fa, la sezione lavoro della Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello di Reggio Calabria, che ribaltando il verdetto di primo grado, avevano accolto il ricorso della donna contro il licenziamento intimatole dall’azienda. La Corte reggina, infatti, aveva ritenuto sussistente la prova dello «stato gravissimo di prostrazione psico-fisica» della dipendente da cui era derivata «la necessità di un periodo di assenza dal lavoro per malattia» e sottolineato che la «patologia era compatibile con la partecipazione alla manifestazione di protesta». Anche i giudici della Corte di Cassazione, bocciando il ricorso presentato dal datore di lavoro, hanno condiviso la decisione di secondo grado: «Le diagnosi riportate – si osserva nella sentenza depositata nei giorni scorsi – nelle certificazioni acquisite (‘sindrome depressiva e stato d’ansia’, ‘disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso’, ‘fattore stressante indifferenziato in ambito lavorativo’) sono coerenti con il giudizio espresso dai giudici di merito di condizione non simulata e compatibile con l’accertata condotta di partecipazione». La donna adesso può tornare al suo posto di lavoro: non solo, dovrà anche recuperare gli stipendi che non le sono stati corrisposti.

martedì, 3 Aprile 2018 - 19:54
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