Coronavirus, approvato il decreto per gli aiuti alle ‘zone rosse’. Gualtieri: «E’ un primo segnale» | Tutte le misure

giuseppe conte
Giuseppe Conte (foto Kontrolab)

Tutele per i lavoratori, dalla cassa integrazione a un’indennità specifica per gli autonomi fino alle norme ‘salva-stipendio’ per i dipendenti pubblici. Computer per agevolare lo smart working nella pubblica amministrazione. Sospensione di tutti i pagamenti, non solo delle tasse ma anche di contributi e premi dell’Rc auto. 

Il Consiglio dei ministri vara, nella notte, il primo decreto legge per consentire all’economia delle ‘zone rosse’, quelle più colpite dall’emergenza Coronavirus e costrette alla ‘quarantena’ territoriale, di non affossare sotto i colpi di una crisi che, da sanitaria, è divenuta ben presto di natura finanziaria. E, annuncia, che a stretto giro arriverà un secondo decreto legge che punta ad aiutare l’intero settore del turismo su scala nazionale, che a causa delle gite scolastiche sospese, delle disdette arrivate soprattutto dall’estero, è sull’orlo del collasso. «L’Italia non si ferma, l’economia va avanti», garantiscono, all’unisono, il premier Giuseppe Conte e il titolare del Mef Roberto Gualtieri. Vediamo, dunque, nel dettaglio le misure adottate.

Sospensione dei termini per versamenti
e altri adempimenti nella ‘zona rossa’.

Per le persone che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta ‘zona rossa’ (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi: i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; ‘rottamazione-ter’; ‘saldo e stralcio’. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020; il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione; il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese; il pagamento dei diritti camerali. Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della ‘zona rossa’ ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella ‘zona rossa’
Il decreto interviene con cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS); possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria; cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Ci sarà inoltre, una indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

Misure in favore di persone che risentono
delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Tra le altre misure adottate: l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella ‘zona rossa’, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. Si prevede inoltre il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al Covid-19, ivi compresi i periodi di quarantena; la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale.

Misure in ambito scolastico o di formazione
Nel decreto è prevista la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale. Prevista inoltre la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento.

Misure nell’ambito del settore turistico
Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione

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sabato, 29 Febbraio 2020 - 11:05
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