Investimento a rischio, la banca tace
La Cassazione: il cliente va risarcito
Condanna per 97mila euro

Euro

Quel crack è stato uno dei più importanti della storia finanziaria degli Stati Uniti. Ed ha avuto ripercussioni anche nel resto del mondo: i risparmiatori che avevano deciso di investire nelle obbligazioni del colosso finanziario Lehman Brothers erano ovunque. Anche in Italia. Proprio qui, nel Belpaese, – a distanza di dieci anni dal fallimento della società – si stanno susseguendo sentenze di condanna ai danni delle banche che non hanno avvisato i risparmiatori del rischio che avrebbero corso investendo in Lehman Brothers nei mesi precedenti al dichiarato crack.
L’ultima sentenza, in ordine di tempo, è stata depositata nella giornata di ieri dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione: Intesa Sanpaolo Private Banking spa dovrà risarcire con oltre 97 mila euro un cliente che, nel febbraio 2008, aveva investito 99.500 euro circa in obbligazioni Lehman Brothers. «Nell’ordine di acquisto – si legge nella sentenza – la banca aveva dichiarato che tali obbligazioni risultavano poco rischiose, obbligandosi pattiziamente anche ad avvisare tempestivamente il cliente ove si fosse verificata una variazione significativa del livello di rischio». I giudici del merito (il tribunale di Aosta e la Corte d’appello di Torino) avevano dato ragione all’investitore e anche le toghe di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso della banca. «Le informazioni devono, e dovevano, essere fornite dall’intermediario prima della stipula dell’ordine di acquisto dei titoli mobiliari, anche in caso di rinnovo di titoli analoghi – scrive la Corte nelle motivazioni della sentenza – e non aver fornito la doverosa informazione integra l’inadempimento dell’istituto di credito». Inoltre, i giudici d’Appello hanno «evidenziato dati indiscutibili – rileva ancora la Cassazione – come la diversa natura del titolo rispetto a quelli sino ad allora acquistati dall’investitore, e la sua particolare natura di obbligazione emessa da Banca privata straniera». Nel caso in esame, si spiega nella sentenza, «erano ancor più doverose informazioni dettagliate, anche a prescindere dalla valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell’investimento, specie nei riguardi di un investitore che era stato profilato come disponibile a sopportare un rischio basso». E ancora: è «incontestato – osservano i giudici di ‘Palazzaccio’ – che «l’obbligo di fornire informazioni sull’andamento del titolo, successivamente al suo acquisto, era stato pattiziamente concordato tra le parti, in sede di compravendita dei titoli mobiliari. La banca risulta pertanto inadempiente anche sotto questo profilo, perché l’informazione deve essere specifica e non può limitarsi a fornire al cliente generiche rassicurazioni». Infatti, «vero è che il cliente in epoca successiva all’acquisto è venuto a conoscenza della difficile situazione della società emittente i titoli obbligazionari che aveva acquistato, ma anche in questo caso è ravvisabile – sottolinea la Suprema Corte – un comportamento negligente della banca, avendo l’investitore appreso da fonti diverse dall’intermediario tali informazioni. Non solo. La banca – conclude la sentenza – non ha esplicitato con chiarezza all’investitore la situazione del titolo e del mercato, non mancando di fornire generiche rassicurazioni al cliente».

martedì, 19 Giugno 2018 - 21:36
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