Scuole chiuse, il Tar Campania dà ragione a De Luca: respinti altri ricorsi. Ecco le motivazioni del giudice

scuola banchi

Il Tar Campania non cambia idea e respinge altre tre richieste di sospensione cautelare dell’ordinanza numero 89 con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, lo scorso 5 novembre, ha disposto la chiusura di tutte le scuole (primarie, secondarie e dell’infanzia) fino alla 14 novembre.

La decisione si uniforma a quella già assunta lo scorso 19 ottobre sul primo ricorso presentato da un gruppo di cittadini. In tutti i casi la decisione è stata firmata dal presidente della quinta sezione, Maria Abruzzese, che ha poi rinviato a dicembre la trattazione nel merito. I nuovi ricorsi erano stati presentati alla luce della decisione del Tar Puglia, sezione Bari, che ha dato ragione ai cittadini, annullando l’ordinanza del governatore Michele Emiliano che aveva chiuso le scuole.

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E proprio sullo stile del ricorso pugliese, anche in questi campani si faceva riferimento alla sproporzione tra la decisione di De Luca e le direttive contenute nell’ultimo Dpcm che ha diviso l’Italia per aree di rischio: per le regioni in zona gialla, come la Campania, il Dpcm prevede la didattica in presenza. Ma questo rilievo non ha trovato accoglimento. Per il presidente della V sezione, infatti, il Dpcm non lega le mani ai presidenti di Regione, e in questo caso a De Luca. Anzi, il Dpcm rimarca proprio la concessione di poteri speciali ai governatori laddove la situazione sanitaria lo richiedesse: il Dpcm, è l’esatto passaggio, «non esclude la persistente possibilità, per le autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (non considerate nel Dpcm) o da specificità locali».

Quanto invece al quadro sanitario, il Tar ricorda che «le ordinanze, e in particolare l’ordinanza numero 89, successiva al Dpcm 4 novembre 2020, trovano fondamento nell’aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato ‘effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare’ e sul prevedibile ‘impatto sul Sistema sanitario regionale’, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini». In sostanza si dà ragione su tutta la linea all’operato di De Luca.

Infine il giudice sottolinea che I«la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori».

lunedì, 9 Novembre 2020 - 16:36
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