Consulta: processo improcedibile anche per lo stato psicofisico dell’imputato. Un caso di Sla dietro la sentenza


Incapacità irreversibile dell’imputato: con la sentenza n.65 del 2023 (redattore Stefano Petitti) la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 72-bis del Codice di procedura penale, nella parte in cui, stabilendo l’improcedibilità nei confronti dell’accusato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato “mentale”, anziché a quello “psicofisico”.

In pratica, è incostituzionale il riferimento dell’improcedibilità ex art. 72-bis alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l’attiva partecipazione dell’imputato al processo. «Seppure corrisponde a una classificazione tradizionale», si legge nella pronuncia, la rigida distinzione tra infermità mentale e infermità fisica «postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative». Queste ultime «hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l’impossibilità di una partecipazione attiva al processo».

A originare la sentenza, il caso di un malato di Sla, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, a causa dell’impossibilità dell’imputato a partecipare, per la irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia. La Corte ha dichiarato illegittimi in via consequenziale gli artt. 70, 71 e 72 del Codice di procedura penale, nella parte in cui anch’essi impiegano l’aggettivo “mentale”, invece di quello “psicofisico”.

venerdì, 7 Aprile 2023 - 22:35
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