E’ un provvedimento pesante, sul piano politico, quello che la quinta sezione del Tar Campania ha emesso oggi pomeriggio circa la chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie disposta dal governatore della Regione Vincenzo De Luca per circoscrivere la diffusione del Covid-19.
Accogliendo i ricorsi presentati sia da un gruppo di genitori che dall’Avvocatura distrettuale Napoli (nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei ministeri dell’Istruzione e della Salute), il Tar ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del 7 gennaio che tante polemiche ha sollevato rimandando la decisione nel merito all’8 febbraio. E, tuttavia, nelle motivazioni che sorreggono la decisione di ‘rimandare’ il governatore De Luca vi sono due punti che colpiscono al cuore la politica dello ‘sceriffo’.
In estrema sintesi il Tar Campania ricorda a De Luca che le determinazioni del Consiglio dei ministri sono di «rango primario» e che, laddove non esista una situazione di maggiore rischio sanitario diversa dallo scenario complessivo nazionale, non si possono assumere decisioni in contrasto con quelle del Governo centrale. «Il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l’incertezza derivante dall’incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) – è l’opinione del Tar – per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d’altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale; che non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa».
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Né, a parere del Tar, possono costituire motivo di particolare criticità le difficoltà, sottolineate dalla Regione Campania per sostenere le proprie ragioni, del sistema sanitario regionale. Nello specifico la Regione aveva scritto: «È evidente, sulla base dei dati acquisiti, che l’eventuale sospensione dell’ordinanza impugnata determinerebbe un danno gravissimo quanto irreparabile al sistema sanitario campano e ai cittadini campani, in termini di pressoché certo ulteriore picco dei contagi e dei decessi e di gravissima pressione sul sistema sanitario, in una situazione già fortemente critica».
Ecco, a tal proposito il Tar ricorda al Governatore: «Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare “contingibile” una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato». Un passaggio dolente che suonano come un pesante monito politico. Monito che viene subito colto dalla Lega, che in una nota a firma dei consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro paura di «bocciatura clamorosa della gestione De Luca di questi mesi».
«Le difficoltà del sistema sanitario regionale, secondo i giudici con i quali concordiamo, non giustifica l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti oltre che delle strutture sanitarie. Il pericolo era ampiamente prevedibile, come denunciato da mesi anche della categorie “inascoltate” del comparto sanità, solo a voler considerare il recente passato», incalzano i consiglieri. che, concludono, evidenziando come «i cittadini campani» sono «ormai tra due fuochi: da un lato l’emergenza sanitaria e dall’altro la miope gestione del governatore».
Tornando al provvedimento del Tar, il giudice della quinta sezione evidenzia infine che il governatore non può decidere in solitudine, sovvertendo anche decisioni assunte dal Governo. «La scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute – si legge nelle motivazioni del decreto – è già stata operata a livello di normazione primaria dal legislatore nazionale che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa ed insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano nella specie ricorrere». Insomma, per De Luca è una sorta di tirata d’orecchie e un invito a rientrare nei ranghi.
lunedì, 10 Gennaio 2022 - 17:43
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