Chiusura delle discoteche, per il Tar «deve prevalere l’interesse alla salute durante l’epidemia»

giudice martello

«Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto». E’ il nucleo della motivazione della decisione con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche contro l’ordinanza di chiusura disposta dal Ministero della Salute lo scorso 16 agosto.

Per il Tar «tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio»

Il Tribunale amministrativo ha considerato «che nella presente fase cautelare monocratica occorre aver riguardo al presupposto della ‘estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio’, la quale va fissata al 9 settembre 2020; che secondo la parte ricorrente il periculum in mora andrebbe individuato ‘nei considerevoli danni economici, d’immagine che deriverebbero a tutti gli esercizi commerciali che hanno subito la illegittima chiusura, peraltro nel momento in cui gli stessi attendevano risultati economici importanti, in seguito ad una stagione già iniziata in ritardo, con numero di posti spesso limitati e ingenti investimenti realizzati per adeguarsi ai protocolli sottoscritti’; mentre l’estrema gravità e urgenza deriverebbe ‘dalla circostanza che il provvedimento impugnato ha avuto efficacia immediata a partire dal 17 agosto 2020’; che la natura dei danni allegati ne consente in linea di principio la successiva reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito favorevole alla parte ricorrente».

L’esame approfondito poi dei profili di fatto e di diritto prospettati nel ricorso «anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità», per il Tar «resta riservato all’ordinaria cognizione collegiale della controversia, in contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali».

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mercoledì, 19 Agosto 2020 - 11:38
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