Bonifica di Bagnoli, gli ‘ermellini’ contro le assoluzioni in Appello: «Prove travisate, dimenticate. Valutazione viziata»

Bagnoli
Una veduta del quartiere Bagnoli a Napoli (foto Kontrolab)

Quella sentenza è «in generale viziata da gravi difetti denunciati dal pubblico ministero: le prove sono travisate, dimenticate, occultate, mentre l’intero ragionamento del primo giudice, frutto di uno sforzo analitico e descrittivo encomiabile, non è stato neppure esaminato ma soltanto ‘sostituito’ da quello del giudice di appello che ha, senza un adeguato sforzo motivazionale, prestato adesione alle critiche difensive».

E’ una censura severa quella operata dalla Cassazione ai danni della Corte d’Appello di Napoli che aveva mandato assolto gli imputati nell’ambito dell’inchiesta sulla bonifica fantasma a Bagnoli. A maggio 2023 gli ‘ermellini’ (prima sezione penale) hanno annullato la sentenza di secondo grado limitatamente all’accusa di disastro colposo, mentre sono divenute definitive le assoluzioni rispetto all’accusa di truffa per l’erogazione di pubbliche forniture. Ebbene, a distanza di due mesi vengono rese note le motivazioni che hanno spinto la Cassazione a disporre un nuovo processo in Appello per Gianfranco Caligiuri (ex direttore tecnico di Bagnoli futura), il tecnico Alfonso De Nardo, Mario Hubler (ex direttore generale di Bagnoli futura), il tecnico Giuseppe Pulli e Sabatino Santangelo (ex presidente di Bagnoli futura ed ex vicensindaco di Napoli). E le motivazioni contengono un giudizio severo sul modo in cui la Corte d’Appello ha valutato il lavoro della procura e le doglianze del collegio difensivo. Gli ermellini, infatti, hanno accusato i giudici dell’Appello di avere «apoditticamente ribaltato il giudizio di responsabilità» emesso in primo grado dal Tribunale e di averlo fatto «anche con travisamenti e omissioni motivazionali».

Per la Corte di Cassazione, dunque, un nuovo processo d’appello diventa necessario. Nelle motivazioni gli ‘ermellini’ definiscono anche il perimetro entro il quale ci si dovrà muovere: «La questione da chiarire se il sito fosse inquinato da Ilva spa (ex Italsider), questione che si risolve in senso positivo, alla stregua delle concordi indicazioni dei giudici e di tutte le parti, ma piuttosto se, data la situazione di inquinamento rilevata al momento della progettazione, le opere di bonifica ( dal 20005 al 2013) abbiano a loro volta costituito una distinta condotta di disastro per lo spargimento degli inquinanti e per la contaminazione di aree che in precedenza non erano inquinate o lo erano in misura minore». Questa verifica è determinante perché, evidenzia la Cassazione, «segna il discrimine tra la bonifica fallita o errata e una condotta potenzialmente qualificabile alla stregua del disastro». Da questo chiarimento dipenderà il reato da contestare (disastro colposo o solo inquinamento) e la «specifica attribuibilità agli imputati di condotte colpose».

venerdì, 21 Luglio 2023 - 13:39
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