Via libera al Sicurezza bis | Ong, ordine pubblico, assunzioni e daspo: cosa prevede il testo del decreto

Salvini Conte Giorgetti

Alla fine, dopo tante polemiche, arriva l’approvazione del decreto sicurezza bis da parte del consiglio dei ministri. Ad annunciarlo in una conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ed il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. In apertura di conferenza il premier prova a dirimere le polemiche riguardo alla tempistica di approvazione del decreto e del perché si sia atteso fino ad ora: «C’erano in sospeso delle deliberazioni, tra cui uno schema di decreto. Il provvedimento era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d’arrivo, ma a ridosso della competizione elettorale io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il cdm a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno».

«Habemus decretum». Così esordisce il vicepremier Matteo Salvini. Una citazione latina, dopo i richiami religiosi utilizzati incampagna elettorale, per esprimere la propria soddisfazione sul provvedimento. Ha poi aggiunto: «Tre i filoni principali del decreto: lotta all’immigrazione clandestina per cui si prevede la confisca delle navi, multa dal 10 a 50 mila euro per comandante, armatore e proprietario delle navi che non ottemperano alle richieste della Guardia Finanza e la possibilità di agenti sotto copertura e l’uso delle intercettazioni». Sui profili di costituzionalità non solo del dl sicurezza bis appena approvato dal cdm, ma anche del primo provvedimento varato dal governo Conte sul tema «siamo assolutamente tranquilli» afferma. Sul provvedimento varato oggi, «lo abbiamo visto e rivisto e in parte migliorato, siamo sicuri del fatto che sia rispettoso di qualunque norme vigente in Italia e all’estero» conclude il vicepremier.

Cosa prevede il testo del decreto: Ong, ordine pubblico, assunzioni, daspo
Ulteriore stretta sulle Ong, più rigore nella gestione dell’ordine pubblico, assunzioni per la notifica di sentenze a carico di condannati ancora liberi, giro di vite sugli ultras calcistici. C’è questo e molto altro ancora nel decreto sicurezza bis, approvato oggi dal Consiglio dei ministri nella sua versione più volte limata dopo le polemiche che l’hanno fatto slittare al dopo europee. Diciotto gli articoli del testo.

Migranti, ingresso delle navi e immigrazione clandestina
Scompare il riferimento diretto alle attività di soccorso dei migranti, ma l’articolo 1 prevede che il ministro dell’Interno possa «limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica» ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19 della Convenzione di Montego Bay (sul cosiddetto »passaggio inoffensivo»). Il provvedimento viene adottato «di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il presidente del Consiglio dei ministri». In caso di violazione del divieto notificato al comandante e, se possibile, all’armatore e al proprietario della nave (articolo 2) «si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000». In caso di reiterazione, scatta «la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare». A irrogare le sanzioni è il prefetto territorialmente competente. Nel contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 4) agenti stranieri possono partecipare ad operazioni di copertura sul territorio nazionale: il loro impiego viene finanziato con 500.000 euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021. I gestori di alberghi e di altre strutture ricettive (articolo 5) sono tenuti a comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità dei nuovi ospiti entro le 24 ore successive all’arrivo – come già prevede il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr’ore».

Le norme per l’ordine pubblico
Norme più rigorose anche per tutelare gli operatori delle forze dell’ordine impegnati in servizi di ordine pubblico. L’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo che renda difficile il riconoscimento della persona in caso di manifestazioni viene punito (articolo 6) «con l’arresto da due a 3 anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro».  Chiunque «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e’ punito con la reclusione da uno a 4 anni».

Le assunzioni per il personale amministrativo per il ministero della Giustizia
L’articolo 8 (ribattezzato norma “spazza-clan”) prevede che per smaltire l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, «il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale». Gli oneri relativi sono quantificati in 3.518.433 euro per il 2019 e in 24.629.026 euro per il 2020.

Sicurezza e ingressi in occasione dell’Universiade di Napoli
Per le esigenze di sicurezza legate allo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019 (articolo 10), il contingente di personale delle forze armate «limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili», è incrementato, a partire dal 20 giugno e fino al 14 luglio 2019, «di ulteriori 500 unità». Autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per il personale. Per l’ingresso in Italia per «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio» non è richiesto (articolo 11) il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a 3 mesi.

Soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale
Con l’articolo 12 viene istituito «un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea». La dotazione iniziale del fondo è di 2 milioni di euro per il 2019.

Manifestazioni sportive e daspo
Il capo III (dall’articolo 13 in poi) si occupa di violenza nelle manifestazioni sportive. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui tali manifestazioni si svolgono nei confronti di «coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione»; «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti» per tutta una serie di reati. Il divieto può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero e, per quelle che si svolgono in Italia, dalle competenti autorità degli altri Stati Ue. Vietato ai club «corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito» ai daspati, ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

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martedì, 11 Giugno 2019 - 21:46
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