Coronavirus, decreto per i detenuti: domiciliari per residuo pena sotto i 18 mesi, ma ottenerli non sarà così semplice

Cella Carcere
di Manuela Galletta

Il Coronavirus è entrato anche in carcere. Il primo caso ufficiale è stato segnalato, ieri, nel penitenziario di Voghera, dove numerosi detenuti – entrati in contatto con il recluso contagiato – sono stati posti in isolamento a scopo cautelativo. E, allora, adesso non è più possibile nicchiare sul sovraffollamento che fa da amplificatore a un possibile contagio di massa. Così il Governo infila nel decreto ‘Cura Italia’, pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale, un articolo – il 123 – che disciplina anche la concessione della detenzione domiciliare, a particolari condizioni, a chi deve espiare un residuo pena inferiore ai 18 mesi, accogliendo una delle proposte che l’avvocatura aveva sollecitato già nelle settimane scorse a seguito delle rivolte che hanno infiammato i penitenziari italiani.

Domiciliari ma solo con braccialetto elettronico
o se possibili altri tipi di controllo
I paletti posti alla concessione della detenzione domiciliare sono però numerosi, questo allo scopo di evitare che la necessità di alleggerire le carceri dal sovraffollamento determini il ritorno a casa di detenuti particolarmente pericolosi che stanno per terminare di scontare la condanna. E, tuttavia, le restrizioni sono talmente numerose che si rischia, in realtà, di vanificare l’obiettivo che il decreto stesso si pone di centrare.

Anzitutto, viene stabilito che ai beneficiari della detenzione domiciliare dovrà essere applicato il braccialetto elettronico (condizione che potrebbe creare difficoltà nell’applicazione effettiva del decreto considerato che in condizioni normali, la dotazione dei braccialetti non è sufficiente a coprire tutte le istanze) o dovranno essere sottoposti a controllo mediante «altri strumenti tecnici», non meglio specificati, «resi disponibili per i singoli istituti penitenziari». Quanto siano applicabili queste due condizioni lo si saprà tra due settimane: il decreto riserva dieci giorni di tempo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per fare il conto dei braccialetti elettronici a disposizione e per individuare «altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti». Tradotto: non vi è certezza che tutti i detenuti in possesso dei requisiti per accedere alla detenzione domiciliare potranno in realtà beneficiare della ‘misura’. Se, ad esempio, non vi saranno braccialetti per tutti (né sarà possibile comprarne altri visto che il decreto non autorizza a nuove spese), chi arriva per ultimo resterà in cella.

Beneficerà, invece, senza problemi della ‘misura’ solo chi deve espiare un residuo pena inferiore ai sei mesi e i minorenni (i quali dovranno poi sostenere un percorso rieducativo che sarà attivato, entro trenta 30 giorni dal ritorno a casa, dai servizi sociali): per questa categoria è prevista una detenzione domiciliare ‘semplice’, quindi immediatamente applicabile. Tuttavia, anche per questa ‘categoria’, è necessario il via libera delle forze dell’ordine cui è demandata una verifica di idoneità del domicilio segnalato dal detenuto. Indicato anche il criterio per i tempi di esecuzione delle attenuazioni delle misure: torna per primo a casa chi ha un residuo pena minore da scontare. «L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore», si legge nel decreto.

Le categorie di detenuti escluse dalla detenzione domiciliare
Al quadro generale di chi, sulla carta, ha diritto al beneficio si aggiungono però una serie di postille. Il decreto infatti esclude una serie di categorie, pur in presenza di un residuo pena inferiore ai 18 mesi. Non potranno accedere alla detenzione domiciliare le persone condannate per reati di terrorismo, eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, peculato, corruzione (tutte le fattispecie, regolate per intenderci dagli art. 317 del Codice penale sino all’articolo 322), associazione di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tutte le fattispecie di violenza sessuale, sequestro di persona, maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking e per tutti i reati aggravati dalla matrice di stampo mafioso.
Non potranno beneficiare della detenzione domiciliare tutti i «delinquenti abituali, professionali o per tendenza»; i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, a meno che – solo in questo caso – non sia stato accolto il reclamo presentato avverso l’articolo di legge dell’ordinamento penitenziario che disciplina “il regime particolare di sorveglianza”; i detenuti nei cui confronti sia stato redatto un rapporto disciplinare; i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

L’ultimo sì spetta al magistrato di Sorveglianza,
che può anche respingere l’istanza

Quanto alla procedura da seguire per ottenere la detenzione domiciliare, sarà compito del magistrato di sorveglianza vagliare la ‘domanda’ e adottare il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio. Tuttavia l’approvazione della richiesta non è scontata: nel decreto si sottolinea, infatti, che se il magistrato ravvisa gravi motivi ostativi alla concessione della misura può rigettare la richiesta.

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mercoledì, 18 Marzo 2020 - 12:44
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