Coronavirus, è caos sanzioni: il Governo cambia le ‘misure’ e le rende retroattive. Ma in Campania vige un’altra disciplina

La polizia verifica che un cittadino abbia l'autocertificazione per poter circolare in questo periodo di limitazione della circolazione delle persone per evitare contagi dal Coronavirus (foto Kontrolab)
di Manuela Galletta

Non basta il valzer di autocertificazioni che cambiano di giorno in giorno. E non basta neppure la costante produzione di nuove limitazioni che annulla disposizioni che a fatica vengono metabolizzate. Adesso nel paniere della confusione prodotta dai mille decreti che stanno andando ad integrare il ‘Cura Italia’ si infila pure la tipologia di sanzioni di applicare a chi viola i divieti imposti. Se fino a qualche giorno il ‘trasgressore’ veniva denunciato per inosservanza di provvedimento dell’autorità (articolo 650 del codice penale), da oggi in poi dovrà fare i conti con una diversa disciplina.

Ma, attenzione, la regola vale per tutti tranne che in Campania. Sì, perché nella ‘repubblica deluchiana’ dove si viaggia con ordinanze più restrittive di quelle del Governo e adottate sempre con largo anticipo rispetto agli annunci di Conte, nell’ultima ordinanza firmata dal Governatore vige ancora il regime sanzionatorio dell’articolo 650 che prevede, in caso di condanna, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. E, dal momento che in una delle ultime dirette Facebook, il Governatore De Luca ha tenuto a specificare che in «Campania valgono le ordinanze della Regione», va da sé che – salvo diverse e nuovi comunicazioni – nella ‘repubblica deluchiana’ vi sarà una corsia giudiziaria diversa per chi ancora non aderisce al mantra ‘restare a casa’.

Un passo indietro per riannodare i fili di questo coacervo di disposizioni e aiutare i cittadini a fare chiarezza su cosa rischiano. L’ultimo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte, stabilisce che in caso di mancato di rispetto delle misure di contenimento scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro (non si applicano più le sanzioni dell’articolo 650 del codice penale). Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’uso di un veicolo le sanzioni sono aumentate sino a un terzo, ma non scatta il fermo amministrativo della vettura come nei giorni scorsi qualche organo di informazione aveva paventato. Tuttavia vi è un’eccezione: se la trasgressione commessa costituisce reato, allora si procede con l’articolo 650. Se invece la violazione è commessa dal titolare di un’attività commerciale (un bar che apre nonostante il divieto di chiusura, per fare un esempio concreto), scatta anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Non è tutto: chiunque violi più volte la medesima disposizione (esempio: in due circostanze diverse si viene sorpresi a correre), si vedrà raddoppiare la sanzione amministrativa e per i negozi si applica la chiusura di 30 giorni. Vi è di più: nel caso in cui la violazione commessa è quella di essersi spostati da un comune all’altro in assenza dei requisiti di necessità e di urgenza contemperati dal decreto, viene contestato l’articolo 260 della legge 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), ossia l’inosservanza dell’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Questo articolo prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e pertanto la contravvenzione non è oblabile. Nella mattinata di ieri la procura di Genova aveva indicato di seguire questa strada giuridica, ritenendo l’articolo 650 del codice penale inutile. E, alla fine, il Governo deve avere recepito il suggerimento.

Se è chiaro cosa accadrà da questo momento in poi a chi non osserva il ‘restate a casa’, è invece più che mai incerto cosa accadrà a quelli che si sono visti contestare violazioni sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto. A questa categoria di persone, ricordiamo, è stato contestato l’articolo 650 del codice penale. Ebbene, il nuovo decreto stabilisce che le nuove norme sono retroattive e vanno a sostituire l’articolo 650 del codice penale ma, in questo caso, le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta della metà.

Resta, infine, il ‘caso Campania’. Nella tarda serata di mercoledì 25 marzo, la Regione Campania ha prodotto una nuova ordinanza con la quale si confermano le altre misure già assunte dall’Ente e si prolunga il divieto di uscire di casa sino al 14 aprile, superando la data del 3 aprile sino ad oggi fissata dal Governo. In questa ordinanza si fa presente che le violazioni sono regolate ancora ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Non è un problema di poco conto. E’ ormai chiaro che in Campania vigono regole e restrizioni diverse per tempistica e limitazioni dal resto d’Italia ed è chiaro che De Luca non intende rimangiarsi alcun provvedimento pur andando contro il Governo. Ma se non intervenisse una modifica, almeno sul fronte sanzionatorio, i più spaesati saranno gli esponenti delle forze dell’ordine chiamati ad effettuare i controlli e a rilevare le violazioni. La difficoltà maggiore è per polizia, carabinieri e guardia di finanza: si tratta di Corpi di Polizia che dipendono rispettivamente dal ministero dell’Interno, da quello della Difesa e quello dell’Economia. Meno pensieri hanno invece gli agenti della Municipale che dipendono dai Comuni. Va da sé che la linea dei Corpi di Polizia è quella di osservare le disposizioni del Governo. Ma ciò significherebbe andare contro le regole vigenti nella ‘repubblica deluchiana’. Un rebus che necessita di una rapida soluzione.

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giovedì, 26 Marzo 2020 - 16:38
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